Art. 5.
                   Certificazione dell'allevatore
  1.   All'atto   della  spedizione  dei  suini  presso  il  macello,
l'allevatore deve compilare, in triplice copia, la certificazione  di
cui al comma 2 dell'art. 3 della legge, attestante l'osservanza delle
prescrizioni  produttive, rilasciandone un esemplare al macellatore e
trasmettendone un altro all'organismo abilitato.
  2. La  certificazione  di  cui  al  comma  1  avviene  su  supporti
distribuiti   a   cura   dell'organismo   abilitato  e  dallo  stesso
prenumerati e codificati.
  3. Il veterinario  ufficiale  competente  per  territorio  mette  a
disposizione  dell'organismo  abilitato,  su  richiesta dello stesso,
tutti gli  atti  di  ufficio  ritenuti  necessari  al  controllo  del
regolare  svolgimento  delle  operazioni  previste  dalla legge e dal
presente regolamento, nonche' per  tutti  gli  accertamenti  ritenuti
indispensabili.
 
          Nota all'art. 5:
             -  Il  comma  2  dell'art. 3 della legge 30/1990 prevede
          che: "2.  L'allevatore e' tenuto a rilasciare per  i  suini
          avviati  alla  macellazione  un  certificato  attestante la
          conformita' dei medesimi alle condizioni di  cui  al  comma
          1".