Art. 5. Certificazione dell'allevatore 1. All'atto della spedizione dei suini presso il macello, l'allevatore deve compilare, in triplice copia, la certificazione di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge, attestante l'osservanza delle prescrizioni produttive, rilasciandone un esemplare al macellatore e trasmettendone un altro all'organismo abilitato. 2. La certificazione di cui al comma 1 avviene su supporti distribuiti a cura dell'organismo abilitato e dallo stesso prenumerati e codificati. 3. Il veterinario ufficiale competente per territorio mette a disposizione dell'organismo abilitato, su richiesta dello stesso, tutti gli atti di ufficio ritenuti necessari al controllo del regolare svolgimento delle operazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, nonche' per tutti gli accertamenti ritenuti indispensabili.
Nota all'art. 5: - Il comma 2 dell'art. 3 della legge 30/1990 prevede che: "2. L'allevatore e' tenuto a rilasciare per i suini avviati alla macellazione un certificato attestante la conformita' dei medesimi alle condizioni di cui al comma 1".