Art. 6. Controlli presso gli allevamenti 1. L'organismo abilitato, per lo svolgimento dei propri compiti di vigilanza e controllo, puo' avvalersi dell'opera di organismi professionali competenti, individuati su conforme parere della commissione di cui all'art. 32, i quali destinano a tale scopo proprio personale qualificato. 2. I controlli, in particolare, riguardano: a) l'osservanza delle prescrizioni produttive; b) la regolare apposizione del timbro indelebile di cui all'art. 4.