Art. 6.
                  Controlli presso gli allevamenti
  1.  L'organismo abilitato, per lo svolgimento dei propri compiti di
vigilanza  e  controllo,  puo'  avvalersi  dell'opera  di   organismi
professionali   competenti,  individuati  su  conforme  parere  della
commissione di cui all'art.  32,  i  quali  destinano  a  tale  scopo
proprio personale qualificato.
  2. I controlli, in particolare, riguardano:
    a) l'osservanza delle prescrizioni produttive;
    b)  la regolare apposizione del timbro indelebile di cui all'art.
4.