Art. 7.
                     Adempimenti dei macellatori
  1.  I macelli che intendono fornire le cosce fresche destinate alla
produzione  del  prosciutto   di   San   Daniele   devono   inoltrare
all'organismo    abilitato   domanda   per   ottenere   un   apposito
riconoscimento.
  2. La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante
il possesso  dell'autorizzazione  sanitaria,  nonche'  dei  requisiti
igienico-sanitari richiesti dalle norme vigenti in materia.
  3. L'organismo abilitato provvede alla attribuzione di un codice di
identificazione  del  macello  ed  alla  fornitura  del timbro di cui
all'art. 8.