Art. 8. Timbro del macellatore e controlli 1. Sulle cosce fresche destinate alla preparazione del prosciutto di San Daniele il macellatore e' tenuto alla apposizione del timbro indelebile impresso a fuoco sulla cotenna, in modo ben visibile, secondo le direttive impartite dall'organismo abilitato. 2. Il timbro riproduce il codice di identificazione del macello presso il quale e' avvenuta la macellazione. 3. Il macellatore e' tenuto a munire ogni singola partita di cosce fresche sulle quali ha provveduto ad apporre il timbro di cui al comma 1, di un esemplare o di copia della certificazione rilasciata nelle forme previste dall'art. 5. 4. Qualora la certificazione originariamente rilasciata dall'allevatore si riferisca a suini le cui cosce vengano destinate a diversi stabilimenti e, comunque, a separate forniture, il macellatore e' tenuto a trasmettere al prosciuttificio, per ogni singola consegna di cosce fresche copia della certificazione stessa, nonche' eventuali altri documenti richiesti dall'organismo abilitato. 5. Il veterinario ufficiale competente mette a disposizione dell'organismo abilitato, su richiesta dello stesso, tutti gli atti di ufficio ritenuti necessari per controllare il regolare svolgimento delle operazioni e degli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.