Art. 8.
                 Timbro del macellatore e controlli
  1.  Sulle  cosce fresche destinate alla preparazione del prosciutto
di San Daniele il macellatore e' tenuto alla apposizione  del  timbro
indelebile  impresso  a  fuoco  sulla  cotenna, in modo ben visibile,
secondo le direttive impartite dall'organismo abilitato.
  2. Il timbro riproduce il codice  di  identificazione  del  macello
presso il quale e' avvenuta la macellazione.
  3.  Il macellatore e' tenuto a munire ogni singola partita di cosce
fresche sulle quali ha provveduto ad apporre  il  timbro  di  cui  al
comma  1,  di un esemplare o di copia della certificazione rilasciata
nelle forme previste dall'art. 5.
  4.   Qualora   la   certificazione    originariamente    rilasciata
dall'allevatore si riferisca a suini le cui cosce vengano destinate a
diversi   stabilimenti   e,   comunque,   a  separate  forniture,  il
macellatore e' tenuto a  trasmettere  al  prosciuttificio,  per  ogni
singola  consegna di cosce fresche copia della certificazione stessa,
nonche' eventuali altri documenti richiesti dall'organismo abilitato.
  5.  Il  veterinario  ufficiale  competente  mette  a   disposizione
dell'organismo  abilitato,  su richiesta dello stesso, tutti gli atti
di ufficio ritenuti necessari per controllare il regolare svolgimento
delle operazioni e degli  adempimenti  previsti  dalla  legge  e  dal
presente regolamento.