Art. 9.
                     Laboratori di sezionamento
  1.  I  laboratori  di  sezionamento  eventualmente  ricompresi  nel
circuito  della  produzione  tutelata  sono  tenuti  ad  unire   alla
documentazione  accompagnatoria  delle  cosce  fresche destinate alla
preparazione del prosciutto di San Daniele  fotocopia  dei  documenti
previsti   dalla   vigente   normativa  amministrativa  e  sanitaria,
relativamente al trasferimento delle mezzene o degli altri  tagli  da
uno  dei  macelli riconosciuti, nonche' copia della certificazione di
cui all'art. 5.
  2.  I  laboratori  di  sezionamento  sono  altresi'   tenuti   alla
trasmissione  dei  documenti  di  cui  al  comma  4  dell'art. 8 e ad
osservare gli obblighi stabiliti dall'art. 9 della legge.
 
          Nota all'art. 9:
             - Il testo dell'art. 9 della  legge  n.  30/1990  e'  il
          seguente:
             "1.  Gli  allevatori,  i  macellatori  ed  i produttori,
          nonche' tutti coloro che, a qualsiasi titolo, confezionano,
          detengono, trasportano, vendono o  comunque  distribuiscono
          al  consumo prosciutti, sono tenuti a consentire ogni forma
          di controllo volta ad accertare l'esatto adempimento  degli
          obblighi  posti  a  loro  carico dalla presente legge e dal
          relativo  regolamento  di  esecuzione,  ivi   comprese   le
          ispezioni  necessarie a verificare l'idoneita' dei locali e
          degli impianti nonche', qualora ne ricorrano i presupposti,
          il possesso delle caratteristiche specifiche del prosciutto
          di San Daniele".