Art. 9. Laboratori di sezionamento 1. I laboratori di sezionamento eventualmente ricompresi nel circuito della produzione tutelata sono tenuti ad unire alla documentazione accompagnatoria delle cosce fresche destinate alla preparazione del prosciutto di San Daniele fotocopia dei documenti previsti dalla vigente normativa amministrativa e sanitaria, relativamente al trasferimento delle mezzene o degli altri tagli da uno dei macelli riconosciuti, nonche' copia della certificazione di cui all'art. 5. 2. I laboratori di sezionamento sono altresi' tenuti alla trasmissione dei documenti di cui al comma 4 dell'art. 8 e ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art. 9 della legge.
Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 9 della legge n. 30/1990 e' il seguente: "1. Gli allevatori, i macellatori ed i produttori, nonche' tutti coloro che, a qualsiasi titolo, confezionano, detengono, trasportano, vendono o comunque distribuiscono al consumo prosciutti, sono tenuti a consentire ogni forma di controllo volta ad accertare l'esatto adempimento degli obblighi posti a loro carico dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione, ivi comprese le ispezioni necessarie a verificare l'idoneita' dei locali e degli impianti nonche', qualora ne ricorrano i presupposti, il possesso delle caratteristiche specifiche del prosciutto di San Daniele".