ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 GIUGNO 1993, N. 187. All'articolo 1: al comma 1, le parole da: "L'articolo 4- bis " fino a: "e' inserito il seguente:" sono sostituite dalle seguenti: "Dopo il comma 2 dell'articolo 4- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente:". All'articolo 2: al comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: " a-bis) il comma sesto e' sostituito dal seguente: 'Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente dell'anzianita' di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalita', nonche' delle precedenti e documentate attivita' svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'articolo 14- bis della presente legge'; a-ter) dopo il comma sesto sono inseriti i seguenti: 'Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali una generica e l'altra per qualifica o mestiere. Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e per il nulla-osta agli organismi competenti per il collocamento, e' istituita, presso ogni istituto, una commissione composta dal direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e da una rappresentante del personale educativo, eletti all'interno della categoria di appartenenza, da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul pi- ano nazionale, da un rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali. Alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli internati, designato per sorteggio secondo le modalita' indicate nel regolamento interno dell'istituto. Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o designato secondo i criteri in precedenza indicati. Al lavoro all'esterno si applicano la disciplina generale sul collocamento ordinario ed agricolo, nonche' l'articolo 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina generale sul collocamento'"; al comma 1, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: " b-bis) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 'Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente'"; dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Dopo l'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente: 'Art. 20- bis (Modalita' di organizzazione del lavoro). - 1. Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria puo' affidare, con contratto d'opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee all'Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d'intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite, a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o private ed acquistando le relative progettazioni. 2. L'Amministrazione penitenziaria, inoltre, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'undicesimo comma dell'articolo 20, promuove la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o private, che abbiano una propria rete di distribuzione commerciale. 3. Previo assenso della direzione dell'istituto, i privati che commissionano forniture all'Amministrazione penitenziaria possono, in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato e a quelle di contabilita' speciale, effettuare pagamenti differiti, secondo gli usi e le consuetudini vigenti. 4. Sono abrogati l'articolo 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971, e l'articolo 611 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908'"; al comma 2, capoverso, le parole: "comma decimo" sono sostituite dalle seguenti: "comma sedicesimo"; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Dopo l'articolo 25 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente: 'Art. 25-bis (Commissioni regionali per il lavoro penitenziario). - 1. Sono istituite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario. Esse sono presiedute dal provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria e sono composte dai rappresentnti, in sede locale, delle associazioni imprenditoriali e delle associazioni cooperative e dai rappresentanti della regione che operino nel settore del lavoro e della formazione professionale. Per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale interviene un funzionario in servizio presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. 2. Le lavorazioni peniteniziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario nonche' le direzioni dei singoli istituti. 3. I posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria devono essere quantitativamente e qualitativamente dimensionati alle effettive esigenze di ogni singolo istituto. Essi sono fissati in una tabella predisposta dalla direzione dell'istituto, nella quale sono separatamente elencati i posti relativi alle lavorazioni interne industriali, agricole ed ai servizi di istituto. 4. Nella tabella di cui al comma 3 sono altresi' indicati i posti di lavoro disponibili all'esterno presso imprese pubbliche o private o associazioni cooperative nonche' i posti relativi alle produzioni che imprese private o associazioni cooperative intendono organizzare e gestire direttamente all'interno degli istituti. 5. Annualmente la direzione dell'istituto elabora ed indica il pi- ano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all'organico del personale civile e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive. 6. La tabella, che puo' essere modificata secondo il variare della situazione, ed il piano di lavoro annuale sono approvati dal provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria, sentita la commissione regionale per il lavoro penitenziario. 7. Nel regolamento di ciascun istituto sono indicate le attivita' lavorative che possono avere esecuzione in luoghi a sicurezza attenuata'". All'articolo 5: e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. L'articolo 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' abrogato". All'articolo 6: al comma 1, capoverso, le parole: "previste dal comma 7 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412." sono sostituite dalle seguenti: "e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale."; al comma 2, le parole: "presenza in istituto per non meno di tre ore giornaliere" sono sostituite dalle seguenti: "presenza giornaliera in istituto per diciotto ore settimanali". All'articolo 7: al comma 1, dopo le parole: "articolo 17 del" sono inserite le seguenti: "regolamento approvato con".