(Allegato)
                              ALLEGATO 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 
   GIUGNO 1993, N. 187. 
  All'articolo 1: 
   al comma 1, le parole  da:  "L'articolo  4-  bis  "  fino  a:  "e'
inserito il seguente:" sono sostituite dalle seguenti: "Dopo il comma
2 dell'articolo 4- bis  della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e'
inserito il seguente:". 
  All'articolo 2: 
   al comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: 
  " a-bis) il comma sesto e' sostituito dal seguente: 
  'Nell'assegnazione dei soggetti  al  lavoro  si  deve  tener  conto
esclusivamente dell'anzianita' di disoccupazione durante lo stato  di
detenzione  o  di  internamento,   dei   carichi   familiari,   della
professionalita', nonche' delle precedenti  e  documentate  attivita'
svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la  dimissione,
con l'esclusione dei detenuti e internati  sottoposti  al  regime  di
sorveglianza particolare di cui all'articolo 14- bis  della  presente
legge'; 
    a-ter) dopo il comma sesto sono inseriti i seguenti: 
  'Il collocamento al lavoro da svolgersi  all'interno  dell'istituto
avviene nel rispetto di graduatorie fissate in  due  apposite  liste,
delle quali una generica e l'altra per qualifica o mestiere. 
  Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste  e  per
il nulla-osta agli  organismi  competenti  per  il  collocamento,  e'
istituita,  presso  ogni  istituto,  una  commissione  composta   dal
direttore,  da  un  appartenente  al  ruolo  degli  ispettori  o  dei
sovrintendenti  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria   e   da   una
rappresentante del  personale  educativo,  eletti  all'interno  della
categoria  di  appartenenza,  da  un   rappresentante   unitariamente
designato dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul pi-
ano nazionale,  da  un  rappresentante  designato  dalla  commissione
circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente  e  da  un
rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali. 
  Alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo
un rappresentante dei  detenuti  e  degli  internati,  designato  per
sorteggio secondo  le  modalita'  indicate  nel  regolamento  interno
dell'istituto. 
  Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o  designato
secondo i criteri in precedenza indicati. 
  Al lavoro all'esterno  si  applicano  la  disciplina  generale  sul
collocamento ordinario ed agricolo, nonche' l'articolo 19 della legge
28 febbraio 1987, n. 56. 
  Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si  applica  la
disciplina generale sul collocamento'"; 
   al comma 1, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: 
   " b-bis) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  'Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia  e  giustizia
trasmette al Parlamento una analitica relazione  circa  lo  stato  di
attuazione  delle  disposizioni  di  legge  relative  al  lavoro  dei
detenuti nell'anno precedente'"; 
   dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Dopo l'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n.  354,  e'
inserito il seguente: 
  'Art. 20- bis (Modalita' di organizzazione del  lavoro).  -  1.  Il
provveditore  regionale   dell'Amministrazione   penitenziaria   puo'
affidare,  con  contratto  d'opera,  la   direzione   tecnica   delle
lavorazioni a persone estranee all'Amministrazione penitenziaria,  le
quali curano anche la specifica  formazione  dei  responsabili  delle
lavorazioni  e  concorrono  alla  qualificazione  professionale   dei
detenuti, d'intesa con la regione. Possono essere inoltre  istituite,
a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario,
dei servizi prestati da imprese pubbliche o private ed acquistando le
relative progettazioni. 
  2. L'Amministrazione penitenziaria, inoltre, applicando, in  quanto
compatibili,   le   disposizioni   di   cui   all'undicesimo    comma
dell'articolo 20, promuove la vendita dei prodotti delle  lavorazioni
penitenziarie anche mediante apposite convenzioni  da  stipulare  con
imprese  pubbliche  o  private,  che  abbiano  una  propria  rete  di
distribuzione commerciale. 
  3. Previo assenso della  direzione  dell'istituto,  i  privati  che
commissionano forniture all'Amministrazione penitenziaria possono, in
deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato e a quelle  di
contabilita' speciale, effettuare pagamenti  differiti,  secondo  gli
usi e le consuetudini vigenti. 
  4. Sono abrogati l'articolo 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971,  e
l'articolo 611 delle disposizioni  approvate  con  regio  decreto  16
maggio 1920, n. 1908'"; 
   al comma 2, capoverso, le parole: "comma decimo"  sono  sostituite
dalle seguenti: "comma sedicesimo"; 
   e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "2-bis. Dopo l'articolo 25 della legge 26 luglio 1975, n.  354,  e'
inserito il seguente: 
  'Art. 25-bis (Commissioni regionali per il lavoro penitenziario). -
1.  Sono  istituite  le   commissioni   regionali   per   il   lavoro
penitenziario.  Esse  sono  presiedute  dal  provveditore   regionale
dell'Amministrazione penitenziaria e sono composte dai rappresentnti,
in  sede  locale,  delle   associazioni   imprenditoriali   e   delle
associazioni cooperative  e  dai  rappresentanti  della  regione  che
operino nel settore del lavoro e della formazione professionale.  Per
il Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale  interviene  un
funzionario in servizio presso l'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione. 
  2. Le lavorazioni peniteniziarie sono organizzate,  sulla  base  di
direttive,   dai   provveditorati   regionali    dell'Amministrazione
penitenziaria,  sentite  le  commissioni  regionali  per  il   lavoro
penitenziario nonche' le direzioni dei singoli istituti. 
  3. I posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria
devono essere quantitativamente e qualitativamente dimensionati  alle
effettive esigenze di ogni singolo istituto. Essi sono fissati in una
tabella predisposta dalla direzione dell'istituto, nella  quale  sono
separatamente elencati i  posti  relativi  alle  lavorazioni  interne
industriali, agricole ed ai servizi di istituto. 
  4. Nella tabella di cui al comma 3 sono altresi' indicati  i  posti
di lavoro disponibili all'esterno presso imprese pubbliche o  private
o associazioni cooperative nonche' i posti relativi  alle  produzioni
che imprese private o associazioni cooperative intendono  organizzare
e gestire direttamente all'interno degli istituti. 
  5. Annualmente la direzione dell'istituto elabora ed indica il  pi-
ano di lavoro in relazione al numero dei detenuti,  all'organico  del
personale civile  e  di  polizia  penitenziaria  disponibile  e  alle
strutture produttive. 
  6. La tabella, che puo' essere modificata secondo il variare  della
situazione,  ed  il  piano  di  lavoro  annuale  sono  approvati  dal
provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria, sentita la
commissione regionale per il lavoro penitenziario. 
  7. Nel regolamento di ciascun istituto sono indicate  le  attivita'
lavorative  che  possono  avere  esecuzione  in  luoghi  a  sicurezza
attenuata'". 
  All'articolo 5: 
   e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "1-bis. L'articolo 54 della legge 24  novembre  1981,  n.  689,  e'
abrogato". 
  All'articolo 6: 
   al  comma  1,  capoverso,  le  parole:  "previste  dal   comma   7
dell'articolo  4  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  412."   sono
sostituite dalle seguenti: "e le limitazioni previste dai contratti e
dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale."; 
   al comma 2, le parole: "presenza in istituto per non meno  di  tre
ore  giornaliere"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "presenza
giornaliera in istituto per diciotto ore settimanali". 
  All'articolo 7: 
   al comma 1, dopo le parole: "articolo 17  del"  sono  inserite  le
seguenti: "regolamento approvato con".