Art. 3. 1. Per le opere di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, gia' realizzate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza delle approvazioni previste dalla normativa vigente al momento della costruzione o successiva, ovvero in difformita' ai progetti approvati, deve essere richiesta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'approvazione in sanatoria. 2. Tenuto a chiedere l'approvazione in sanatoria e' il soggetto che a qualunque titolo esercisce attualmente la diga e il relativo invaso, ovvero ne ha intrapreso la realizzazione. 3. Per le dighe di cui al comma 1, qualora non sia possibile determinare la quota del punto piu' basso della superficie di fondazione, l'altezza della diga puo' essere considerata pari al dislivello tra la quota del piano di coronamento e quella del punto piu' depresso dei paramenti, maggiorato del 5 per cento e il volume di invaso puo' essere considerato pari alla capacita' del serbatoio compresa tra le quote massima e minima dell'invaso stesso. 4. La domanda di approvazione in sanatoria deve essere presentata o inviata, nei modi previsti dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1' novembre 1959, n. 1363, agli uffici periferici competenti per territorio del Servizio nazionale dighe, ovvero, ove questi ultimi non siano stati ancora insediati, agli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, corredata della seguente documentazione, a firma, per quanto di rispettiva competenza, di ingegneri e geologi iscritti ai relativi albi professionali: a) relazione tecnica generale che riporti: i dati caratteristici della diga, delle opere accessorie e del serbatoio; volume d'invaso e modalita' di valutazione dello stesso; l'indicazione delle vie di accesso; i sistemi di allarme e di comunicazione installati; le fonti di energia per la manovra degli organi di intercettazione degli scarichi; le modalita' di vigilanza e controllo; b) relazione geologica, contenente una descrizione dell'area e della sezione di sbarramento, nonche' elementi sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilita' delle sponde, considerate anche le caratteristiche idrogeologiche e sismiche della zona; c) relazione geotecnica, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di fondazione, nonche', per le dighe di materiali sciolti, le prove eseguite sui materiali costituenti l'opera e le verifiche di sicurezza. La stabilita' della diga dovra' essere verificata almeno relativamente alle seguenti condizioni: a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e, ove la diga ricada in zona classificata sismica, anche in presenza di sisma, nonche' a seguito di rapido svuotamento del serbatoio; d) relazione idraulica e idrologica che illustri i criteri adottati per la determinazione della portata di massima piena e del suo tempo di ritorno, e che indichi le modalita' di smaltimento della portata stessa; e) nel caso di dighe murarie una relazione di calcolo, comprendente le prove sui materiali costituenti l'opera e che illustri le verifiche di resistenza nelle condizioni di serbatoio vuoto, nonche' di serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e in presenza di sisma ove la diga ricada in una zona classificata sismica; f) descrizione degli apparecchi di controllo e misura installati con l'indicazione della loro localizzazione e della frequenza dei rilevamenti; g) corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'indicazione del bacino imbrifero tributario del serbatoio, corredata di riferimenti alla cartografia ufficiale; h) planimetria dell'opera principale e di quelle sussidiarie in scala non inferiore a 1:500; sezione-tipo dello sbarramento; prospetti; adeguata documentazione fotografica ed altri disegni utili a fornire il quadro completo delle opere. 5. Il Servizio nazionale dighe esamina la documentazione allegata alla domanda; puo' disporre interlocutoriamente che vengano, entro un congruo termine, prodotti ulteriori documenti e chiarimenti, nonche' eseguiti interventi di adeguamento; emette il provvedimento conclusivo, eventualmente nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni. 6. Nelle more del procedimento di approvazione in sanatoria, e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorita' competenti, il richiedente puo' proseguire l'esercizio della diga e del relativo invaso, ferma la sua responsabilita' per eventuali sinistri, qualora abbia allegato alla domanda anche una perizia giurata che attesti, anche sulla base della documentazione di cui al comma 4, l'assenza di pericoli per la popolazione, rilasciata da un ingegnere iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni, tenuto conto dello stato delle opere, comprese le apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione e l'efficienza, nonche' delle eventuali difformita' delle opere stesse rispetto alla vigente normativa. 7. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, l'esercente di opere per le quali sia stato approvato dall'autorita' statale competente il progetto esecutivo e le eventuali successive varianti ai sensi delle norme tecniche in vigore al momento della costruzione o successive, deve inoltrare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i servizi tecnici nazionali - Servizio nazionale dighe, una perizia giurata, a firma di un ingegnere iscritto all'albo da almeno dieci anni, sullo stato delle opere, comprese le apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione e l'efficienza. La perizia deve altresi' attestare che non sussistono condizioni di pericolo per la popolazione. 8. In mancanza della perizia giurata, nel caso di attestata pericolosita', ovvero nel caso di diniego dell'approvazione in sanatoria, il Servizio nazionale dighe ordina che l'esercente effettui, a proprie spese, la limitazione o lo svuotamento dell'invaso con le prescritte cautele e, se del caso, il ripristino delle condizioni preesistenti.