Art. 5. 
  1. E' abrogato l'articolo 24, comma 4, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85. 
  2. All'articolo 10, comma 3, della legge 18 maggio  1989,  n.  183,
sono soppresse le parole: "di tutti gli sbarramenti artificiali". 
  3. L'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989,  n.  183,  e'
sostituito dal seguente: "2. E' istituito, presso la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri,  il  Comitato  dei  Ministri  per  i  servizi
tecnici nazionali e gli  interventi  nel  settore  della  difesa  del
suolo. Il Comitato e' presieduto dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato  stesso
o dal Sottosegretario di Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri,  ed  e'  composto  dai  Ministri   dei   lavori   pubblici,
dell'ambiente,  per  il  coordinamento  delle   politiche   agricole,
alimentari e forestali, per il coordinamento della protezione civile,
per gli affari regionali e per i beni culturali e ambientali,  ovvero
dai Sottosegretari delegati. Al Comitato partecipano anche i Ministri
non facenti  parte  del  Comitato  stesso,  quando  vengano  trattate
questioni che riguardino i relativi Dicasteri.".