Art. 5. 1. E' abrogato l'articolo 24, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85. 2. All'articolo 10, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse le parole: "di tutti gli sbarramenti artificiali". 3. L'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' sostituito dal seguente: "2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed e' composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, per il coordinamento della protezione civile, per gli affari regionali e per i beni culturali e ambientali, ovvero dai Sottosegretari delegati. Al Comitato partecipano anche i Ministri non facenti parte del Comitato stesso, quando vengano trattate questioni che riguardino i relativi Dicasteri.".