Art. 7. 
  1. All'onere finanziario derivante dalla applicazione dell'articolo
6, con esclusione di quello  di  cui  al  comma  2,  valutato  in  L.
370.000.000 per l'anno 1993, in L. 7.811.000.000 per l'anno  1994  ed
in L. 4.911.000.000 a decorrere dall'anno 1995, si provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1993-1995,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1993,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento  relativo  alla  Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Le somme non utilizzate nell'anno 1993  e
1994 possono esserlo nell'anno successivo. 
  2. All'onere finanziario derivante dall'applicazione  dell'articolo
6, comma 3,  valutato  in  L.  5.000.000.000,  si  provvede  mediante
utilizzo  delle  proiezioni  per  l'anno  1994   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo  9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1993,
all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.