Art. 7. 1. All'onere finanziario derivante dalla applicazione dell'articolo 6, con esclusione di quello di cui al comma 2, valutato in L. 370.000.000 per l'anno 1993, in L. 7.811.000.000 per l'anno 1994 ed in L. 4.911.000.000 a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non utilizzate nell'anno 1993 e 1994 possono esserlo nell'anno successivo. 2. All'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'articolo 6, comma 3, valutato in L. 5.000.000.000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per l'anno 1994 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.