Art. 2. 1. Dopo il numero 1) dell'articolo 2948 del codice civile e' inserito il seguente: "1-bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore;".
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 2948 del codice civile, quale risulta a seguito della modifica apportata dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 2948 (Prescrizione di cinque anni). - Si prescrivono in cinque anni: 1) le annualita' delle rendite perpetue o vitalizie; 1-bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore; 2) le annualita' delle pensioni alimentari; 3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni; 4) gli interessi e, in generale, tutto cio' che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu' brevi; 5) le indennita' spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro".