Art. 4. 1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, da emanarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni per l'applicazione della legge stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Pian di Cansiglio, addi' 12 agosto 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO