ARTICOLO 12 Ogni Stato Contraente notifichera' all'altro Stato Contraente l'espletamento delle procedure interne richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo che avra' efficacia un mese dopo il giorno di ricevimento dell'ultima notifica. L'Accordo e' concluso per un periodo iniziale di dieci anni. Esso e' rinnovabile per tacita riconduzione per corrispondente periodo, a meno che uno degli Stati Contraenti non notifichi per via diplomatica all'altro la sua intenzione di rivederlo o denunciarlo con preavviso di un anno. Alla scadenza del periodo di validita' del presente Accordo, gli investimenti effettuati mentre esso era in vigore continueranno a beneficiare delle disposizioni del presente Accordo per un ulteriore periodo di dieci anni. In fede di che i sottoscritti, debitamente delegati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto ad Algeri il 18 maggio 1991 in tre esemplari, ciascuno in lingua italiana, in lingua araba ed in lingua francese, i tre testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Algerina Repubblica Italiana Democratica e Popolare S.E.M S.E.M. Ghazi HIDOUCI Antonio BADINI Ministre de l'Economie Ambassadeur d'Italie Parte di provvedimento in formato grafico