(Accordo- art. 12)
                             ARTICOLO 12 
Ogni  Stato  Contraente  notifichera'  all'altro   Stato   Contraente
l'espletamento delle procedure interne richieste per l'entrata in 
vigore del presente Accordo che avra' efficacia un mese dopo il 
giorno di ricevimento dell'ultima notifica. 
L'Accordo e' concluso per un periodo iniziale di dieci anni. Esso  e'
rinnovabile per tacita riconduzione  per  corrispondente  periodo,  a
meno che uno degli Stati Contraenti non notifichi per via diplomatica
all'altro la sua intenzione di rivederlo o denunciarlo con preavviso 
di un anno. 
Alla scadenza del periodo di  validita'  del  presente  Accordo,  gli
investimenti effettuati mentre esso era  in  vigore  continueranno  a
beneficiare delle disposizioni del presente Accordo per un ulteriore 
periodo di dieci anni. 
In fede di che i sottoscritti, debitamente delegati dai loro 
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
Fatto ad Algeri il 18 maggio 1991 in tre esemplari, ciascuno in 
lingua italiana, in lingua araba ed in lingua francese, i tre testi 
facenti ugualmente fede. 
 
 
 
 
    

Per il Governo della                      Per il Governo della
Repubblica Algerina                       Repubblica Italiana
Democratica e Popolare
      S.E.M                                     S.E.M.
  Ghazi HIDOUCI                             Antonio BADINI
Ministre de l'Economie                   Ambassadeur d'Italie
    

              Parte di provvedimento in formato grafico