(Scambio di lettere)
L'Ambasciatore d'Italia 
                                               Algeri, 28 luglio 1991 
           Signor Ministro 
            Ho l'onore di riferirmi all'Accordo sulla promozione e la 
protezione reciproca degli investimenti, firmato in  data  18  maggio
1991 tra il Governo della Repubblica Italiana  ed  il  Governo  della
Repubblica Algerina Democratica e Popolare e, in particolare alle 
modalita' di protezione degli investimenti nei casi di 
nazionalizzazione, requisizione e tutte le altre misure analoghe. 
            A tale riguardo, in materia d'indennizzi e loro procedure 
o pagamenti, rimane inteso che, in assenza di un accordo fra gli 
investitori e lo Stato contraente interessato, ogni controversia, 
comprese le controversie sugli ammontari delle indennita', sara' 
regolata conformemente all'art. 8 di detto Accordo. 
               Nel frattempo la presente lettera e la risposta di Sua 
Eccellenza in termini identici costituiranno Accordo fra i nostri due
Governi e faranno parte integrante dell'Accordo italo Algerino sulla 
promozione e protezione reciproca degli investimenti firmato ad 
Algeri in data 18 maggio 1991. 
           Voglia gradire, Signor Ministro, l'assicurazione della mia 
piu' alta considerazione. 
 
 
 
 
                    
Sua Eccellenza 
Hocine BENISSAD 
Ministro dell'Economia 
A L G E R I 
(firma illegibile) 
 
 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
           REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L'ECONOMIE 
      Le Ministre 
                                               Algeri, 28 luglio 1991 
Signor Ambasciatore, 
      ricevo la Sua lettera datata in data odierna, cosi' redatta: 
      "Signor Ministro 
      Ho l'onore di  riferirmi  all'Accordo  sulla  promozione  e  la
protezione reciproca degli investimenti, firmato in  data  18  maggio
1991 tra il Governo della Repubblica Italiana  ed  il  Governo  della
Repubblica Algerina Democratica e Popolare e, in particolare alle 
modalita' di protezione degli investimenti nei casi di 
nazionalizzazione, requisizione e tutte le altre misure analoghe. 
      A tale riguardo, in materia d'indennizzi  e  loro  procedure  o
pagamenti, rimane inteso che, in assenza di un accordo fra gli 
investitori e lo Stato contraente interessato, ogni controversia, 
comprese le controversie sugli ammontari delle indennita', sara' 
regolata conformemente all'art. 8 di detto Accordo. 
      Nel  frattempo  la  presente  lettera  e  la  risposta  di  Sua
Eccellenza in termini identici costituiranno Accordo fra i nostri due
Governi e faranno parte integrante dell'Accordo italo-algerino sulla 
promozione e protezione reciproca degli investimenti firmato ad 
Algeri in data 18 maggio 1991. 
      Voglia gradire, Signor Ministro, l'assicurazione della mia piu' 
alta considerazione". 
      Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio Governo su quanto 
sopra. 
      Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia 
alta considerazione. 
 
 
 
 
                      
Sua Eccellenza 
Antonio BADINI 
Ambasciatore d'Italia 
A L G E R I 
(firma illegibile) 
 
 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico