ARTICOLO 3 Ciascun Stato Contraente accorda sul suo territorio, agli investimenti e collegati redditi dei cittadini e delle persone giuridiche dell'altro Stato Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e collegati redditi dei propri cittadini o persone giuridiche, ovvero dei cittadini e persone giuridiche di Paesi Terzi che godano della clausola della Nazione piu' favorita, se quello e' il piu' vantaggioso. Il trattamento non si estende tuttavia ai privilegi che uno Stato Contraente accordi ai cittadini od alle persone giuridiche di uno Stato terzo per effetto di una sua partecipazione o della sua associazione ad una Zona di libero scambio, ad una Unione doganale od economica, ad un Mercato Comune od ogni altra forma di Organizzazione economica regionale, ovvero, a condizione che le disposizioni del presente articolo siano compatibili con quelle di altri Accordi bilaterali tra i due Stati Contraenti, ai privilegi accordati per effetto di Accordi conclusi tra uno Stato Contraente ed ogni altro Stato terzo per evitare la doppia imposizione o per facilitare il commercio transfrontaliero.