(Accordo- art. 3)
                             ARTICOLO 3 
Ciascun  Stato  Contraente   accorda   sul   suo   territorio,   agli
investimenti e  collegati  redditi  dei  cittadini  e  delle  persone
giuridiche dell'altro  Stato  Contraente,  un  trattamento  non  meno
favorevole di quello riservato agli investimenti e collegati  redditi
dei propri cittadini o persone giuridiche,  ovvero  dei  cittadini  e
persone giuridiche di Paesi Terzi che  godano  della  clausola  della
Nazione piu' favorita, se quello e' il piu' vantaggioso. 
Il trattamento non si estende tuttavia ai  privilegi  che  uno  Stato
Contraente accordi ai cittadini od alle  persone  giuridiche  di  uno
Stato terzo per  effetto  di  una  sua  partecipazione  o  della  sua
associazione ad una Zona di libero scambio, ad una Unione doganale od
economica, ad un Mercato Comune od ogni altra forma di Organizzazione
economica regionale, ovvero, a condizione  che  le  disposizioni  del
presente articolo siano  compatibili  con  quelle  di  altri  Accordi
bilaterali tra i due Stati Contraenti,  ai  privilegi  accordati  per
effetto di Accordi conclusi tra uno Stato Contraente  ed  ogni  altro
Stato terzo per evitare la doppia imposizione  o  per  facilitare  il
commercio transfrontaliero.