ARTICOLO 5 Ogni Stato Contraente, sul cui territorio siano stati effettuati investimenti da parte di investitori dell'altro Stato Contraente, accorda a questi investitori dopo che essi abbiano assolto ad ogni obbligo fiscale, il libero trasferimento: a) dei redditi degli investimenti e, particolarmente, dei dividendi, profitti, royalties, interessi ed altri redditi correnti; b) dei compensi derivanti dai diritti immateriali indicati al paragrafo 1, lettera d) dell'articolo 1; c) dei versamenti da effettuarsi per il rimborso di prestiti regolarmente assunti per il finanziamento di investimenti come autorizzato, e per il pagamento degli interessi che ne derivino; d) del ricavo della cessione o liquidazione totale o parziale dell'investimento, compresi gli incrementi di valore del capitale investito; e) degli indennizzi per perdita di possesso o di proprieta' previsti all'art. 4 di cui sopra, nonche' ogni pagamento dovuto a titolo di surrogazione per effetto dell'art. 7 del presente Accordo. f) I cittadini di uno Stato Contraente che siano stati autorizzati a lavorare sul territorio dell'altro a seguito di un investimento ammesso, sono del pari autorizzati a trasferire nel loro Paese di origine una quota adeguata della loro retribuzione. I trasferimenti di cui ai paragrafi precedenti sono effettuati al tasso di cambio ufficiale o, in mancanza di questo, al tasso di cambio applicabile, alla data di tali trasferimenti, nello Stato nel cui territorio l'investimento sia stato effettuato, nella valuta per essi utilizzata ed entro sei mesi.