(Accordo- art. 5)
                             ARTICOLO 5 
Ogni Stato Contraente, sul  cui  territorio  siano  stati  effettuati
investimenti da parte di  investitori  dell'altro  Stato  Contraente,
accorda a questi investitori dopo che essi abbiano  assolto  ad  ogni
obbligo fiscale, il libero trasferimento: 
a) dei redditi degli investimenti e, particolarmente, dei dividendi, 
   profitti, royalties, interessi ed altri redditi correnti; 
b) dei compensi derivanti dai diritti immateriali indicati al 
   paragrafo 1, lettera d) dell'articolo 1; 
c) dei versamenti da effettuarsi per il rimborso di prestiti 
   regolarmente assunti per il  finanziamento  di  investimenti  come
autorizzato, e per il pagamento degli interessi che ne derivino; 
d) del ricavo della cessione o liquidazione totale o parziale 
   dell'investimento, compresi gli incrementi di valore del  capitale
investito; 
e) degli indennizzi per perdita di possesso o di proprieta'  previsti
   all'art. 4 di cui sopra, nonche' ogni pagamento dovuto a titolo 
di surrogazione per effetto dell'art. 7 del presente  Accordo.  f)  I
   cittadini di uno Stato Contraente che siano stati autorizzati a 
   lavorare sul territorio dell'altro a seguito di un investimento 
   ammesso, sono del pari autorizzati a trasferire nel loro Paese  di
origine una quota adeguata della loro retribuzione. 
   I trasferimenti di cui ai paragrafi precedenti sono effettuati al 
   tasso di cambio ufficiale o, in mancanza di questo, al tasso di 
   cambio applicabile, alla data di tali trasferimenti, nello Stato 
   nel cui territorio  l'investimento  sia  stato  effettuato,  nella
valuta per essi utilizzata ed entro sei mesi.