ARTICOLO 6 Nella misura in cui la legislazione di uno dei due Stati Contraenti preveda degli interventi di carattere generale di sostegno o di garanzia, di natura economica, finanziaria e commerciale, per certi investimenti effettuati sul suo proprio territorio, questi provvedimenti a seguito di esame caso per caso, possono essere accordati ad investimenti corrispondenti, effettuati da investitori di tale Stato Contraente sul territorio dell'altro. Tali investimenti di cittadini e persone giuridiche di uno degli Stati Contraenti sul territorio dell'altro, non potranno ottenere i vantaggi di cui al comma precedente se non abbiano preventivamente ottenuto il gradimento di quest'ultimo Stato Contraente.