(Accordo- art. 6)
                             ARTICOLO 6 
Nella misura in cui la legislazione di uno dei due  Stati  Contraenti
preveda degli interventi di  carattere  generale  di  sostegno  o  di
garanzia, di natura economica, finanziaria e commerciale,  per  certi
investimenti  effettuati   sul   suo   proprio   territorio,   questi
provvedimenti a seguito  di  esame  caso  per  caso,  possono  essere
accordati ad investimenti corrispondenti, effettuati  da  investitori
di tale Stato Contraente sul territorio dell'altro. 
Tali investimenti di cittadini e  persone  giuridiche  di  uno  degli
Stati Contraenti sul territorio dell'altro, non potranno  ottenere  i
vantaggi di cui al comma precedente se  non  abbiano  preventivamente
ottenuto il gradimento di quest'ultimo Stato Contraente.