ARTICOLO 9 1) Le controversie relative all'interpretazione ed alla applicazione del presente Accordo dovranno essere regolate per via diplomatica. 2) Se entro sei mesi a partire dalla data in cui uno degli Stati Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta, la controversia non sia stata risolta, essa, a domanda dell'uno o dell'altro Stato Contraente, verra' sottoposta ad un Tribunale arbitrale. 3) Il Tribunale arbitrale predetto verra' costituito caso per caso nel modo seguente: ogni Stato Contraente designa un membro e questi due membri designano di comune accordo un cittadino di un Stato terzo, che sara' nominato Presidente dai due Stati Contraenti. I membri dovranno essere nominati entro due mesi dalla data alla quale uno degli Stati Contraenti abbia partecipato all'altro la sua intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato. Il Presidente dovra' essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti. 4) Qualora le scadenze di cui al precedente paragrafo 3 non siano state osservate, l'uno o l'altro dei due Stati Contraenti, in mancanza di altro Accordo applicabile, invitera' il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a procedere alle designazioni necessarie. Se il Segretario Generale e' cittadino dell'uno o dell'altro Stato Contraente o se per altro motivo non potesse espletare l'incarico, il Segretario Generale aggiunto piu' anziano e che non abbia cittadinanza o nazionalita' di uno dei due Stati Contraenti, procedera' alle designazioni necessarie. 5) Il Tribunale arbitrale decide a maggioranza di voti. Queste decisioni sono definitive ed esecutive di pieno diritto per gli Stati Contraenti. Il Tribunale stabilisce lui stesso il proprio regolamento. Esso interpretera' le sue sentenze a richiesta dell'uno o dell'altro Stato Contraente. Salvo che il Tribunale non disponga altrimenti tenuto conto di particolari circostanze, le spese del procedimento di arbitrato, compresi gli onorari degli arbitri, sono divise in parti uguali tra gli Stati Contraenti. 6) La controversia verra' risolta dal Tribunale arbitrale ad hoc applicando il diritto interno dello Stato Contraente parte nella lite, sul cui territorio l'investimento sia situato, compresi le norme relative ai conflitti di leggi, le disposizioni del presente Accordo, le intese di accordi particolari che siano intervenuti sugli investimenti nonche' principi di diritto internazionale. Le sentenze di arbitrato sono definitive e vincolanti per le parti nella controversia. I due Stati Contraenti si impegnano ad eseguirle in conformita' alla loro legislazione nazionale ed alle Convenzioni internazionali in materia alle quali essi aderiscano.