(Accordo- art. 9)
                             ARTICOLO 9 
1) Le controversie relative all'interpretazione ed alla applicazione 
   del presente Accordo dovranno essere regolate per via diplomatica. 
2) Se entro sei mesi a partire dalla data in cui uno degli Stati 
   Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta, la  controversia  non
   sia stata risolta, essa, a domanda  dell'uno  o  dell'altro  Stato
   Contraente, verra' sottoposta ad un Tribunale arbitrale. 
3) Il Tribunale arbitrale predetto verra' costituito caso per caso 
   nel modo seguente: ogni  Stato  Contraente  designa  un  membro  e
   questi due membri designano di comune accordo un cittadino  di  un
   Stato  terzo,  che  sara'  nominato  Presidente  dai   due   Stati
   Contraenti. I membri dovranno essere nominati entro due mesi dalla
   data alla quale  uno  degli  Stati  Contraenti  abbia  partecipato
   all'altro la sua  intenzione  di  sottoporre  la  controversia  ad
   arbitrato. Il Presidente dovra' essere  nominato  entro  tre  mesi
   dalla data di nomina dei due membri predetti. 
4) Qualora le scadenze di cui al precedente paragrafo 3 non siano 
   state osservate, l'uno o l'altro  dei  due  Stati  Contraenti,  in
   mancanza di altro Accordo  applicabile,  invitera'  il  Segretario
   Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a procedere  alle
   designazioni necessarie. Se il Segretario  Generale  e'  cittadino
   dell'uno o dell'altro Stato Contraente o se per altro  motivo  non
   potesse espletare l'incarico, il Segretario Generale aggiunto piu'
   anziano e che non abbia cittadinanza o nazionalita' di uno dei due
   Stati Contraenti, procedera' alle designazioni necessarie. 
5) Il Tribunale arbitrale decide a maggioranza di voti. Queste 
   decisioni sono definitive ed esecutive di pieno  diritto  per  gli
   Stati Contraenti. 
   Il Tribunale stabilisce lui stesso il  proprio  regolamento.  Esso
   interpretera' le sue sentenze a richiesta  dell'uno  o  dell'altro
   Stato Contraente. Salvo che il Tribunale non  disponga  altrimenti
   tenuto conto di particolari circostanze, le spese del procedimento
   di arbitrato, compresi gli onorari degli arbitri, sono  divise  in
   parti uguali tra gli Stati Contraenti. 
6) La controversia verra' risolta dal Tribunale arbitrale ad hoc 
   applicando il diritto interno dello Stato Contraente  parte  nella
   lite, sul cui territorio l'investimento sia situato,  compresi  le
   norme relative ai conflitti di leggi, le disposizioni del presente
   Accordo, le intese di accordi particolari che siano intervenuti 
   sugli investimenti nonche' principi di diritto internazionale. 
   Le sentenze di arbitrato sono definitive e vincolanti per le parti
   nella  controversia.  I  due  Stati  Contraenti  si  impegnano  ad
   eseguirle in conformita' alla loro legislazione nazionale ed  alle
   Convenzioni internazionali in materia alle quali essi aderiscano.