(Trattato- art. 1)
         TRATTATO RELATIVO ALLA ASSISTENZA GIUDIZIARIA ED AL 
  RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE TRA 
    LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE 
  La Repubblica Italiana e  la  Repubblica  Federativa  del  Brasile,
desiderando   intensificare   la   loro   cooperazione   nel    campo
dell'assistenza giudiziaria, hanno convenuto quanto segue: 
                             ARTICOLO I 
                       AMBITO DI APPLICAZIONE 
       1. Le disposizioni del presente Trattato si applicano a  tutte
le materie oggetto del diritto civile, ivi  comprese  quelle  oggetto
del diritto commerciale, del diritto di famiglia e  del  diritto  del
lavoro. 
       2.  Ciascuna  Parte  presta  all'altra  Parte,  su  richiesta,
assistenza per l'esecuzione degli atti e delle procedure giudiziarie,
previste dal  presente  Trattato,  in  particolare  provvedendo  alla
notificazione degli atti, all'assunzione delle prove,  alle  perizie,
alle audizioni  delle  parti  processuali  e  dei  testimoni  e  alla
trasmissione dei relativi atti. 
       3. Ciascuna Parte  riconosce  e  dichiara  esecutive,  secondo
quanto previsto dal presente Trattato, le sentenze emesse in  materia
civile  dalle  Autorita'  Giudiziarie  dell'altra  Parte  nonche'  le
disposizioni concernenti il risarcimento dei danni e la  restituzione
dei beni contenute in sentenze penali. 
       4.   Ciascuna   Parte   puo'   richiedere   all'altra   Parte,
informazioni  riguardanti  le  leggi  e  i  regolamenti,  cosi'  come
informazioni concernenti la giurisprudenza.