(Trattato- art. 10)
                             ARTICOLO 10 
             GRATUITO PATROCINIO E DISPENSA DALLE TASSE 
                          E DAGLI ANTICIPI 
       1.  I  cittadini  di  ciascuna  delle  Parti  beneficiano  sul
territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni  e  nella  stessa
misura dei cittadini di questa ultima Parte, del gratuito  patrocinio
per i procedimenti civili. 
       2. I cittadini di ciascuna delle parti  beneficiano  parimenti
sul territorio dell'altra  Parte,  alle  stesse  condizioni  e  nella
stessa misura dei cittadini  di  quest'ultima  Parte,  dell'esenzione
dalle tasse e dagli anticipi per spese di giustizia e per altre spese
di procedura,  nonche'  di  qualsiasi  altro  beneficio  previsto  in
materia dalla legge. 
       3. Le disposizioni dei paragrafi  precedenti  si  applicano  a
tutta la procedura, ivi compresa l'esecuzione delle sentenze. 
       4. I benefici previsti ai paragrafi precedenti,  se  dipendono
dalla situazione  personale  o  patrimoniale  del  richiedente,  sono
concessi  sulla  base  di  certificazioni  rilasciate  dall'Autorita'
competente della Parte  nel  cui  territorio  il  richiedente  ha  la
propria residenza. Qualora il richiedente non abbia la residenza  nel
territorio delle Parti, tale certificazione  sara'  rilasciata  dalle
Autorita' competenti della Parte di cui egli e' cittadino,  ai  sensi
della propria legge.