(Trattato- art. 11)
                             ARTICOLO 11 
                    VALIDITA' DEGLI ATTI PUBBLICI 
       I documenti che sono considerati atti pubblici  da  una  delle
Parti hanno, in applicazione del presente Trattato, forza probante di
atti pubblici anche per l'altra Parte e secondo  la  legislazione  di
quest'ultima.