ARTICOLO 12 ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE Ai fini del presente Trattato, gli atti, le copie e le traduzioni redatti o autenticati dall'Autorita' competente di ciascuna delle Parti, corredati della firma e del timbro o del sigillo ufficiale, sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione per essere utilizzati dinanzi alle Autorita' dell'altra Parte.