(Trattato- art. 13)
                             ARTICOLO 13 
                TRASMISSIONE DI ATTI DI STATO CIVILE 
       Ciascuna Parte trasmette, su richiesta, all'altra Parte  copie
di atti ed estratti dei Registri dello Stato Civile necessari per una
procedura giudiziaria con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge
della Parte richiesta.