(Trattato- art. 15)
                             ARTICOLO 15 
               ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE 
       1.  Per   l'esecuzione   della   Commissione   Rogatoria,   si
applichera'  la  legge  della  Parte  richiesta.  Qualora  la   Parte
richiedente domandi che  l'esecuzione  avvenga  con  l'osservanza  di
particolari forme, la Parte richiesta seguira' tali forme  se  e  per
quanto non in contrasto con la propria legge. 
       2. Se i dati e gli elementi forniti dalla Parte richiedente si
rivelino insufficienti a consentire  l'esecuzione  della  Commissione
Rogatoria,  la  Parte  richiesta,  nel  caso  non  possa  provvedervi
direttamente, richiedera'  alla  Parte  richiedente  la  integrazione
necessaria. 
       3. Quando sia  espressamente  domandato,  la  Parte  richiesta
fara' conoscere alla parte richiedente, in tempo utile, il luogo e la
data  di  esecuzione  degli  atti  oggetto   della   rogatoria.   Gli
interessati, le autorita' e le parti processuali  potranno  assistere
all'esecuzione, purche' cio' non sia in contrasto con la legge  della
Parte richiesta. 
       4.  La  Commissione  Rogatoria  dovra'   essere   eseguita   e
restituita senza indugio alla Parte richiedente. 
       5. Qualora  non  sia  stato  possibile  dare  esecuzione  alla
Commissione  Rogatoria,  la  Parte  richiesta  la  restituira'  senza
indugio, indicando i motivi che hanno impedito l'esecuzione.