(Trattato- art. 16)
                             ARTICOLO 16 
           DOCUMENTI COMPROVANTI LA NOTIFICAZIONE DI ATTI 
       1. La prova della notificazione dell'atto giudiziario e'  data
da una ricevuta firmata dalla persona che ha ricevuto  l'atto  ovvero
da un attestato dell'autorita'  competente,  entrambi  redatti  nella
forma prevista dalla legge della Parte richiesta. Se la persona  alla
quale e' destinato l'atto da  notificare  rifiuta  di  riceverlo,  la
prova  e'  data  da  una  dichiarazione  sottoscritta  dall'Ufficiale
Giudiziario nella quale e' fatta menzione del luogo, della data della
consegna  e  della  identita'  della  persona  cui  l'atto  e'  stato
consegnato.  Se  l'atto  da  notificare  e'  trasmesso   in   duplice
esemplare, la prova della sua ricezione o dell'avvenuta notificazione
puo'  essere   resa   apponendo   gli   elementi   sopra   menzionati
sull'esemplare che viene restituito. 
       2. La  Parte  richiesta  inviera'  senza  indugio  alla  Parte
richiedente la ricevuta o l'attestato comprovanti la notificazione.