ARTICOLO 17 COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE La persona che si trovi nel territorio della Parte richiesta e che sia stata intimata a comparire dinanzi all'Autorita' Giudiziaria nel territorio della Parte richiedente, in qualita' di testimone o di perito, non puo' essere obbligata a comparire ne' alla stessa possono essere applicate, da nessuna delle due Parti, le sanzioni previste nel caso di mancata comparizione.