(Trattato- art. 17)
                             ARTICOLO 17 
           COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE 
       La persona che si trovi nel territorio della Parte richiesta e
che sia stata intimata a comparire dinanzi all'Autorita'  Giudiziaria
nel territorio della Parte richiedente, in qualita' di testimone o di
perito, non puo' essere obbligata a comparire ne' alla stessa possono
essere applicate, da nessuna delle due Parti,  le  sanzioni  previste
nel caso di mancata comparizione.