(Trattato- art. 18)
                             ARTICOLO 18 
                        CONDIZIONI RICHIESTE 
       Le sentenze pronunciate  in  materia  civile  dalle  Autorita'
Giudiziarie di ciascuna Parte nonche' le disposizioni concernenti  il
risarcimento dei danni  e  la  restituzione  dei  beni  contenute  in
sentenze penali sono  riconosciute  dall'altra  Parte,  salvo  quanto
disposto dall'articolo 2 del presente Trattato, a condizione che: 
       a)  la  sentenza  concerna  materia  che  non  rientra   nella
competenza giurisdizionale esclusiva della Parte richiesta, ovvero di
uno Stato terzo, in base alla  legge  della  Parte  stessa  o  di  un
Trattato tra questa Parte ed uno Stato terzo; 
       b) la parte processuale sia stata regolarmente citata  secondo
la legge della Parte ove e' stata emessa la sentenza o  sia  comparsa
in giudizio e, in quanto richiesto dalla medesima  legge,  sia  stata
regolarmente rappresentata; 
       c) la sentenza abbia acquistato efficacia  di  cosa  giudicata
secondo la legge della Parte ove e' stata emessa; 
       d)  non  sia  stata  pronunciata  sentenza   dalle   Autorita'
Giudiziarie della Parte richiesta fra le stesse parti e sul  medesimo
oggetto; 
        e) non sia pendente dinanzi all'Autorita'  Giudiziaria  della
Parte richiesta un giudizio per il medesimo oggetto e tra  le  stesse
parti instaurato anteriormente all'introduzione della domanda dinanzi
all'Autorita' Giudiziaria che ha pronunciato la decisione di  cui  si
chiede il riconoscimento.