ARTICOLO 19 DOMANDA DI RICONOSCIMENTO E DI ESECUZIONE La domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione deve essere corredata di: a) una copia autenticata del testo integrale della decisione; b) una certificazione di passaggio in giudicato; c) una copia certificata conforme all'originale della citazione, oppure un documento parimenti idoneo a comprovare la regolare citazione del convenuto in caso di decisione pronunciata in contumacia, quando cio' non risulti dalla decisione stessa; d) un documento idoneo a comprovare che l'incapace sia stato debitamente rappresentato, a meno che cio' non risulti dalla decisione stessa; e) una traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta dei documenti citati nelle lettere precedenti.