(Trattato- art. 19)
                             ARTICOLO 19 
              DOMANDA DI RICONOSCIMENTO E DI ESECUZIONE 
       La domanda di riconoscimento e di esecuzione di una  decisione
deve essere corredata di: 
       a) una copia autenticata del testo integrale della decisione; 
       b) una certificazione di passaggio in giudicato; 
       c)  una  copia  certificata   conforme   all'originale   della
citazione, oppure un  documento  parimenti  idoneo  a  comprovare  la
regolare citazione del convenuto in caso di decisione pronunciata  in
contumacia, quando cio' non risulti dalla decisione stessa; 
       d) un documento idoneo a comprovare che l'incapace  sia  stato
debitamente  rappresentato,  a  meno  che  cio'  non  risulti   dalla
decisione stessa; 
       e) una traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta
dei documenti citati nelle lettere precedenti.