(Trattato- art. 2)
                             ARTICOLO 2 
                      RIFIUTO DELLA ASSISTENZA 
                DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE 
       L'assistenza   giudiziaria   nonche'   il   riconoscimento   e
l'esecuzione degli atti e  delle  sentenze  saranno  negati  se  sono
contrari all'ordine pubblico della Parte richiesta.