ARTICOLO 20 TRANSAZIONI GIUDIZIARIE Le transazioni concluse davanti all'Autorita' Giudiziaria competente di una delle Parti sono, su istanza di parte, riconosciute e dichiarate esecutive dall'altra Parte purche' siano osservati i requisiti previsti dall'articolo 19, in quanto applicabili, e salvo quanto previsto dall'art. 2 del presente Trattato.