(Trattato- art. 20)
                             ARTICOLO 20 
                       TRANSAZIONI GIUDIZIARIE 
       Le  transazioni  concluse  davanti  all'Autorita'  Giudiziaria
competente di una delle Parti sono, su istanza di parte, riconosciute
e dichiarate esecutive dall'altra Parte  purche'  siano  osservati  i
requisiti previsti dall'articolo 19, in quanto applicabili,  e  salvo
quanto previsto dall'art. 2 del presente Trattato.