(Trattato- art. 21)
                             ARTICOLO 21 
           PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE 
       1. Nei procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle
sentenze,  delle   decisioni   e   delle   transazioni   giudiziarie,
l'Autorita' Giudiziaria della  Parte  richiesta  applica  la  propria
legge. 
       2. L'Autorita' Giudiziaria che  decide  sul  riconoscimento  e
sull'esecuzione delle decisioni dovra' verificare  esclusivamente  se
le condizioni stabilite dal presente Trattato sono state soddisfatte. 
       3. L'Autorita' Giudiziaria nell'esaminare le circostanze sulle
quali si fonda la competenza  dell'Autorita'  Giudiziaria  dell'altra
Parte non esaminera' il merito delle decisioni adottate, bensi'  solo
l'esistenza delle condizioni previste dal presente  Trattato  per  il
loro riconoscimento ed esecuzione.