(Trattato- art. 3)
                             ARTICOLO 3 
                              AUTORITA' 
       1. Ai fini del presente Trattato,  si  intende  per  Autorita'
Giudiziaria ogni Autorita' delle Parti che sia competente, secondo la
legge nazionale, nei procedimenti previsti dal Trattato stesso. 
       2. Ai fini del presente Trattato, l'autorita' centrale per  la
Repubblica Italiana e' il Ministero di Grazia  e  Giustizia;  per  la
Repubblica Federativa del Brasile e' il Ministerio da Justica.