ARTICOLO 3 AUTORITA' 1. Ai fini del presente Trattato, si intende per Autorita' Giudiziaria ogni Autorita' delle Parti che sia competente, secondo la legge nazionale, nei procedimenti previsti dal Trattato stesso. 2. Ai fini del presente Trattato, l'autorita' centrale per la Repubblica Italiana e' il Ministero di Grazia e Giustizia; per la Repubblica Federativa del Brasile e' il Ministerio da Justica.