(Trattato- art. 4)
                             ARTICOLO 4 
                     MODALITA' DI COMUNICAZIONE 
       1. Le Parti invieranno le comunicazioni  e  la  documentazione
previste dal  presente  Trattato  per  il  tramite  delle  rispettive
Autorita' centrali, a meno  che  singole  disposizioni  del  presente
Trattato non dispongano altrimenti. 
       2. E' ammessa anche la trasmissione per via diplomatica.