ARTICOLO 5 PROTEZIONE GIURIDICA 1. I cittadini di ciascuna Parte beneficiano, nel territorio dell'altra Parte, per quanto riguarda la loro persona e i loro beni, degli stessi diritti e della stessa protezione giuridica dei cittadini di tale ultima Parte. 2. I cittadini di ciascuna delle Parti hanno accesso alle Autorita' Giudiziarie dell'altra Parte per il perseguimento e la difesa dei loro diritti ed interessi alle stesse condizioni dei cittadini di tale ultima Parte.