(Trattato- art. 5)
                             ARTICOLO 5 
                        PROTEZIONE GIURIDICA 
       1. I cittadini di ciascuna Parte beneficiano,  nel  territorio
dell'altra Parte, per quanto riguarda la loro persona e i loro  beni,
degli  stessi  diritti  e  della  stessa  protezione  giuridica   dei
cittadini di tale ultima Parte. 
       2. I cittadini di ciascuna  delle  Parti  hanno  accesso  alle
Autorita' Giudiziarie dell'altra Parte  per  il  perseguimento  e  la
difesa dei loro diritti  ed  interessi  alle  stesse  condizioni  dei
cittadini di tale ultima Parte.