(Trattato- art. 7)
                             ARTICOLO 7 
                               LINGUE 
       1.  Le  domande  di  assistenza  giudiziaria  ed  i  documenti
allegati saranno redatti  nella  lingua  della  Parte  richiedente  e
corredati di  una  traduzione  ufficiale  nella  lingua  della  Parte
richiesta. 
       2. I documenti  relativi  alla  esecuzione  della  Commissione
Rogatoria saranno trasmessi alla Parte richiedente nella lingua della
Parte richiesta. 
       3. Le richieste di informazioni relative alla legislazione  ed
alla  giurisprudenza  saranno  redatte  nella  lingua   della   Parte
richiesta e le risposte saranno trasmesse in questa stessa lingua.