(Trattato- art. 9)
                             ARTICOLO 9 
               DISPENSA DALLA "CAUTIO JUDICATUM SOLVI" 
       1. Ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio di  una
delle Parti che siano attori o intervenienti dinanzi  alle  Autorita'
Giudiziarie dell'altra Parte non potra' essere  imposta,  in  ragione
della loro qualita'  di  stranieri  o  di  non  residenti  o  di  non
domiciliati nel territorio  di  tale  ultima  Parte,  alcuna  "cautio
judicatum solvi" concernente le spese di procedura. 
       2. Se la persona dispensata dalla "cautio judicatum solvi"  e'
condannata al rimborso delle spese  di  procedura  con  una  sentenza
passata in giudicato emessa dalla Autorita' Giudiziaria di una  delle
Parti, la sentenza viene eseguita, su  istanza  dell'avente  diritto,
senza spese, sul territorio dell'altra Parte.  L'istanza  ed  i  suoi
allegati  saranno  presentati  in  conformita'  con  le  disposizioni
dell'articolo 19 del presente Trattato  e  la  Autorita'  Giudiziaria
deliberante sull'esecuzione si limitera' ad accertare se la  sentenza
relativa alle spese e' divenuta esecutiva.