Art. 2.
                             Definizioni
  1.  L'attivita'  cinotecnica  e'  considerata  a  tutti gli effetti
attivita' imprenditoriale agricola quando i redditi che  ne  derivano
sono  prevalenti  rispetto a quelli di altre attivita' economiche non
agricole svolte dallo stesso soggetto.
  2. I soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli  o  associati,
che  esercitano  l'attivita'  cinotecnica  di  cui  al  comma  1 sono
imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
  3. Non sono  comunque  imprenditori  agricoli  gli  allevatori  che
producono  nell'arco  di un anno un numero di cani inferiore a quello
determinato,  per  tipi  o  per  razze,  con  decreto  del   Ministro
dell'agricoltura e delle foreste da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.