Art. 3.
                Disciplina dell'attivita' cinotecnica
  1.  Coloro  che  esercitano,  a  qualsiasi  titolo, attivita' volte
all'allevamento e all'addestramento delle razze canine sono tenuti  a
rispettare  le  disposizioni  emanate  dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  nonche',  per  le  attivita'  che
attengono alla selezione delle razze canine, le disposizioni adottate
dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI).