Art. 2. 
  1. L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  va
interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come  persona
handicappata,  necessaria  per  assicurare  l'esercizio  del  diritto
all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di  cui
agli  articoli  12  e  13  della   medesima   legge,   non   consiste
nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma  e'
effettuata secondo i  criteri  stabiliti  nell'atto  di  indirizzo  e
coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12. In attesa
dell'adozione dell'atto di indirizzo  e  coordinamento,  al  fine  di
garantire i  necessari  interventi  di  sostegno,  all'individuazione
provvedono  uno  psicologo,  ovvero  un  medico   specialista   nella
patologia segnalata, in servizio  presso  l'unita'  sanitaria  locale
territorialmente competente per l'istituto ove e' iscritto l'alunno. 
  2. Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della  legge
5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro novanta  giorni  dalla
presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via
provvisoria, ai soli fini  previsti  dall'articolo  33  della  stessa
legge, da  un  medico  specialista  nella  patologia  denunciata,  in
servizio  presso  l'unita'  sanitaria  locale  da  cui  e'  assistito
l'interessato. 
  3. L'accertamento provvisorio di cui al  comma  2  produce  effetto
fino  all'emissione  dell'accertamento  definitivo  da  parte   della
commissione, e comunque per non piu' di un anno.