Art. 2. 1. L'elargizione di cui all'articolo 1 e' corrisposta secondo il seguente ordine: a) coniuge superstite e figli, se a carico; b) figli, in mancanza del coniuge superstite; c) genitori; d) fratelli e sorelle, se conviventi a carico. 2. Fermo restando l'ordine sopra indicato, per le categorie di cui al comma 1, lettere b), c) e d), nell'ambito di ciascuna di esse si applicano le disposizioni sulle successioni stabilite dal codice civile.