Art. 3. 1. Qualora a causa degli incidenti indicati nell'articolo 1, comma 1, derivi un'invalidita' permanente, al danneggiato spetta un'anticipazione sulle somme delle quali l'Amministrazione della difesa risultera' debitrice. La misura dell'anticipazione e' stabilita in ragione del grado di invalidita' e del costo delle cure mediche, gia' effettuate o da effettuare, necessarie a limitare il danno.