Art. 3. 
  1. Qualora a causa degli incidenti indicati nell'articolo 1,  comma
1,  derivi   un'invalidita'   permanente,   al   danneggiato   spetta
un'anticipazione sulle  somme  delle  quali  l'Amministrazione  della
difesa  risultera'  debitrice.  La   misura   dell'anticipazione   e'
stabilita in ragione del grado di invalidita' e del costo delle  cure
mediche, gia' effettuate o da effettuare, necessarie  a  limitare  il
danno.