Art. 6. 
  1. Agli invalidi di cui all'articolo 3, al coniuge superstite ed ai
figli dei soggetti di  cui  all'articolo  1,  se  in  possesso  della
cittadinanza italiana, si applicano le  disposizioni  della  legge  2
aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni. 
  2.  Ai  cittadini  italiani  infortunati  a  seguito  di  incidenti
verificatisi nel corso o in conseguenza  di  attivita'  operative  ed
addestrative svolte dalle Forze armate  nell'adempimento  di  compiti
assegnati, si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n.
482,  e  successive  modificazioni,  nei  casi  di  una  riconosciuta
riduzione delle capacita' lavorative superiori all'11 per cento.