Art. 6. 1. Agli invalidi di cui all'articolo 3, al coniuge superstite ed ai figli dei soggetti di cui all'articolo 1, se in possesso della cittadinanza italiana, si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni. 2. Ai cittadini italiani infortunati a seguito di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attivita' operative ed addestrative svolte dalle Forze armate nell'adempimento di compiti assegnati, si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, nei casi di una riconosciuta riduzione delle capacita' lavorative superiori all'11 per cento.