Art. 7. 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e lire 100 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede a carico delle disponibilita' del capitolo 1178 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.