Art. 7. 
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente   decreto,
valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1992  e  lire  100  milioni
annui a decorrere dal 1993, si provvede a carico delle disponibilita'
del capitolo 1178 dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
difesa per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per  gli
esercizi successivi.