Art. 104.
  1. All'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  1  le  parole:  "la  sola"  sono  sostituite  dalla
seguente:  "una"  e  dopo  la  parola:  "pecuniaria" sono aggiunte le
seguenti: "ferma restando  l'applicazione  delle  eventuali  sanzioni
accessorie";
    b)  al  comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; in
tal caso il verbale di contestazione  della  violazione  deve  essere
trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.".