Art. 108.
  1. All'articolo 207, del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.
285, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  2  le parole: "ovvero alla violazione consegua una
sanzione amministrativa accessoria," sono soppresse;
    b) al comma 3 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "In
mancanza della patente si applica il fermo amministrativo del veicolo
fino a quando non sia stato adempiuto uno degli oneri di cui al comma
2 e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.".