Art. 111.
  1. All'articolo 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 5 e' inserito  il  seguente:  "6.  Nei  casi  di
immediato   pericolo   per   la   circolazione  e  nella  ipotesi  di
impossibilita' a  provvedere  da  parte  del  trasgressore,  l'agente
accertatore  trasmette,  senza  indugio,  al  prefetto  il verbale di
contestazione. In tal caso il  prefetto  puo'  disporre  l'esecuzione
degli  interventi  necessari  a  cura  dell'ente proprietario, con le
modalita' di cui al comma 4.";
    b) il comma 6 diventa comma 7.