Art. 38.
  1. Il testo dell'articolo 84  del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
  "1.  Agli  effetti  del  presente  articolo  un  veicolo si intende
adibito a locazione  senza  conducente  quando  il  locatore,  dietro
corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per
le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
  2.  E'  ammessa,  nell'ambito  delle  disposizioni  che  regolano i
trasporti internazionali tra Stati membri  delle  Comunita'  europee,
l'utilizzazione  di  autocarri,  trattori,  rimorchi  e semirimorchi,
autotreni  ed  autoarticolati  locati  senza  conducente,  dei  quali
risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle
Comunita'  europee,  a  condizione  che  i suddetti veicoli risultino
immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione
dello Stato membro.
  3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori  di
cose  per  conto  terzi  e titolare di autorizzazioni puo' utilizzare
autocarri,  rimorchi  e  semirimorchi,  autotreni  ed  autoarticolati
muniti   di  autorizzazione,  acquisiti  in  disponibilita'  mediante
contratto di locazione ed in proprieta'  di  altra  impresa  italiana
iscritta    all'albo    degli   autotrasportatori   e   titolare   di
autorizzazioni.
  4.  Possono,  inoltre,  essere  destinati  alla   locazione   senza
conducente:
    a)  i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto
di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore  a
6 t;
    b)  i  veicoli,  aventi al massimo nove posti compreso quello del
conducente, destinati al trasporto di persone, nonche' i veicoli  per
il  trasporto  promiscuo  e  le autocaravan, le caravan ed i rimorchi
destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
  5. La carta di circolazione di tali  veicoli  e'  rilasciata  sulla
base della prescritta licenza.
  6.  Il  Ministro dei trasporti con proprio decreto, d'intesa con il
Ministro dell'interno, e' autorizzato a stabilire  eventuali  criteri
limitativi   e   le   modalita'   per  il  rilascio  della  carta  di
circolazione.
  7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente  un  veicolo  non
destinato  a  tale  uso  e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire  duemilioni  se
trattasi  di  autoveicoli  o  rimorchi ovvero da lire cinquantamila a
lire duecentomila se trattasi di altri veicoli.
  8. Alla suddetta violazione  consegue  la  sanzione  amministrativa
accessoria  della  sospensione  della  carta  di  circolazione per un
periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione  II,
del titolo VI.".