Art. 43. 1. All'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 le parole: "pubblica sicurezza" sono sostituite dalla seguente: "polizia"; b) al comma 6 le parole: "della confisca del veicolo" sono sostituite dalle seguenti: "del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione".