Art. 47.
  1. All'articolo 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2 dopo le parole: "o sottrazione"  sono  aggiunte  le
seguenti: "anche di una sola";
    b)  al  comma  6 dopo le parole: "o distruzione" sono aggiunte le
seguenti: "anche di una sola".