Art. 90.
  1. All'articolo 173, comma 2, del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  dopo  le parole: "forze armate" sono aggiunte le seguenti: "e
dei Corpi di cui all'articolo 138,  comma  11,"  e  dopo  le  parole:
"veicoli  adibiti"  sono  aggiunte  le  seguenti  : "ai servizi delle
strade, delle autostrade ed".