Art. 110 
                      Obblighi di comunicazione 
 
  1. Chiunque, anche per  il  tramite  di  societa'  controllate,  di
societa' fiduciarie o per interposta persona, partecipa  al  capitale
di un intermediario finanziario in misura superiore alla  percentuale
stabilita dalla Banca d'Italia ne da' comunicazione all'intermediario
finanziario  nonche'  all'UIC  ovvero,  se  e'  iscritto  nell'elenco
speciale, alla Banca d'Italia.  Le  variazioni  della  partecipazione
sono comunicate quando  superano  la  misura  stabilita  dalla  Banca
d'Italia. 
  2. La Banca d'Italia determina  presupposti,  modalita'  e  termini
delle comunicazioni previste dal comma  1  anche  con  riguardo  alle
ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito  a  soggetto
diverso dal socio. 
  3. L'UIC, ovvero la Banca d'Italia per gli intermediari  finanziari
iscritti  nell'elenco  speciale,  possono  chiedere  informazioni  ai
soggetti comunque interessati  al  fine  di  verificare  l'osservanza
degli obblighi indicati nel comma 1. 
  4. Il diritto di voto inerente alle azioni o  quote  per  le  quali
siano state omesse le comunicazioni non puo'  essere  esercitato.  In
caso di inosservanza del divieto, la deliberazione e' impugnabile,  a
norma dell'art. 2377 del codice civile, se la  maggioranza  richiesta
non sarebbe stata raggiunta  senza  i  voti  inerenti  alle  predette
azioni o quote. Per gli intermediari finanziari iscritti  nell'elenco
speciale  l'impugnazione  puo'  essere  proposta  anche  dalla  Banca
d'Italia entro sei mesi dalla data  della  deliberazione  ovvero,  se
questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei
mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non puo'  essere
esercitato il diritto di voto sono computate ai fini  della  regolare
costituzione dell'assemblea.